Art. 2.

      1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 è utilizzato nel medesimo periodo di imposta di sostenimento della spesa e non può essere utilizzato nei periodi di imposta successivi, salvo il caso di effettiva incapienza.

 

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      2. Dalla data di sostenimento delle spese alla data relativa alla prima scadenza utile per l'utilizzo del credito di imposta è riconosciuta un'ulteriore maggiorazione del credito determinata in base al tasso di remunerazione dei buoni ordinari del Tesoro (BOT) trimestrali applicato alla data di sostenimento delle spese. Nel caso in cui alla prima scadenza utile non sia possibile utilizzare, per incapienza, l'intero importo del credito di imposta, sull'importo del credito non compensato è riconosciuta fino alla data di completo utilizzo del credito la medesima maggiorazione calcolata in base al tasso di remunerazione dei BOT trimestrali applicato alla data di sostenimento delle spese.
      3. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per data di sostenimento delle spese, la data in cui l'ente appaltante l'opera pubblica attesta l'avvenuta ricezione del contributo e il suo ammontare;

          b) per prima data utile, la data in cui si realizza un debito di imposta compensabile a prescindere dal fatto che il debito sia compensato con altri crediti di imposta o sia estinto con altra modalità.

      4. Nel caso in cui il contribuente vanta altre forme di crediti fiscali, l'utilizzo del credito di imposta nel periodo di sostenimento delle spese può essere effettuato, a discrezione del contribuente, prima o dopo l'utilizzazione totale o parziale degli altri crediti.